Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


                       Servizi radiotelevisivi


  1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo  tra  la  Repubblica  italiana e la Repubblica di San
Marino,  firmato  in  data  5  marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre  2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito  delle  risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  la  prosecuzione  della fornitura dei
servizi   previsti   dalla   apposita   convenzione   con  la  RAI  -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.